FONDO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNUALITA’ 2023

Data di pubblicazione
Data di scadenza

Si rappresenta che i contributi saranno liquidati ai Comuni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione accompagnate dai provvedimenti comunali di ammissibilità, fino al 31/12/2023 ovvero ad esaurimento del fondo.

È possibile presentare la domanda all’ufficio protocollo o via pec attraverso il modello di domanda allegato.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:

a)    Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D. Lgs. N. 286 del 25/07/1998 e ss.ii.mm;
b)    Essere titolari di contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa);
c)    Essere residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della proceduta di rilascio;
d)    Possesso di reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
e)    Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;

f)    Trovarsi in stato di difficoltà economica: per accedere al contributo è necessario che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

-  perdita del lavoro per licenziamento;
-  accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
-  cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.

Ultimo aggiornamento

11/07/2023, 19:03