Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 bis del decreto legislativo 33/2013 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati della situazione patrimoniale e reddituale (art. 14, comma 1, lettera f) dello stesso decreto) per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali dei massimi vertici amministrativi dei ministeri (art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165/2001).

 

A seguito della sentenza della Corte, con delibera 586/2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 all’intera categoria della dirigenza pubblica. Nello specifico, con riferimento all’ambito di applicazione della lettera f) del comma 1 dell’art. 14 d.lgs. 33/2013, la delibera ha precisato a quali dirigenti si applica la disposizione, e cioè ai titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici cha al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale. 

 

Si evidenzia, tuttavia, che le disposizioni dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, sono oggetto di revisione da parte del legislatore. Il decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, cd. “milleproroghe 2020”, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo 1, comma 7, ha previsto, entro il 31 dicembre 2020, l’adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare i dati del comma 1 dell'articolo 14 che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo e alle posizioni organizzative ad essi equiparate.

Ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato.
Pertanto, poiché la disciplina relativa alla pubblicazione è affidata ad un regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo.

Ultimo aggiornamento

10/01/2025, 13:21